L’associazione2023-04-21T20:30:05+00:00

L’Associazione ABAS

L’Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno non ha fini di lucro, promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza , di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla tutela sociale. L’associazione in particolare intende favorire lo sviluppo e la diffusione delle misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all’amministrazione di sostegno, quali strumenti per la tutela dei soggetti deboli.

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La Guida per l’Amministratore di Sostegno

Una guida pratica e legale per l’Amministratore di Sostegno. E’ disponibile l’ABC per l’Amministratore di Sostegno, un vademecum operativo per sostenere le attività degli amministratori di sostegno.
Quella 2011 è la seconda edizione di questo ABC.
Il vademecum è curato dall’avvocato Francesca Vitulo ed è stato realizzato dal Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

La legge 9 gennaio 2004 n.6 ha introdotto la figura dell’Amministratore di Sostegno al fine di tutelare le persone che per vari motivi sono in tutto o in parte impossibilitate a prendersi cura dei propri interessi. L’Amministratore di Sostegno apre un nuovo fronte di attività sia per volontari interessati a svolgere questo ufficio, sia per le associazioni già attive sul territorio, chiamate a fornire informazioni sull’istituto e a supportare le famiglie e le persone che decidono di farvi ricorso. L’Amministrazione di Sostegno è tra gli strumenti giuridici più evoluti per la protezione delle persone vulnerabili in quanto riesce a coniugare in maniera equilibrata l’esigenza di tutela del beneficiario con il rispetto della sua storia, dei suoi desideri e soprattutto delle sue autonomie.

Successivamente l’Emilia-Romagna è stata la prima regione a emanare una specifica legge regionale la LR 24 luglio 2009, n. 11 Norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 con l’obiettivo di dare ulteriore impulso a quanto previsto dalla legge nazionale.
Entrambe le leggi promuovono la figura dell’Amministratore di Sostegno sollecitando il coordinamento tra enti pubblici e privato sociale, obiettivo che i Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna stanno già perseguendo su tutto il territorio regionale con numerose esperienze di collaborazione tra pubblico e privato.

Guida per l'amministratore di sostegno
Leggi la Guida per l’Amministratore di Sostegno

Lo statuto

La nostra Associazione è regolata da uno statuto. Clicca in basso per leggerlo.

Il testo originale dello Statuto e relative modifiche è visionabile in PDF cliccando sulla seguente icona:

ATTENZIONE: IL TESTO CHE SEGUE, IN FASE DI REVISIONE, PRESENTA DEI REFUSI. SI INVITA TEMPORANEAMENTE A FARE RIFERIMENTO AL PDF CHE PRECEDE.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“A.B.A.S. Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno” ex legge n. 383/2000

Titolo I
Denominazione, sede e durata

Art. 1

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale ex legge n. 383/2000 denominata “A.B.A.S. – Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno” con sede in Bologna Via San Vitale n. 40/3/a
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Titolo II
Scopi e attività

Art. 2

L’Associazione “A.B.A.S. – Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno” non ha fini di lucro, promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza , di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla tutela sociale. L’associazione in particolare intende favorire lo sviluppo e la diffusione delle misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all’amministrazione di sostegno, quali strumenti per la tutela dei soggetti deboli.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione tra le altre intende svolgere le seguenti attività:
– organizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento per gli amministratori di sostegno, tutori, curatori, professionisti, cittadini e volontari e comunque per le persone interessate al tema;
– predisposizione di un elenco di soggetti disposti ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno o di tutore passando attraverso un percorso di formazione promosso dall’associazione in collaborazione con il Tribunale e le autorità pubbliche e private che si occupano delle misure di protezione giuridica e della tutela dei soggetti c.d. deboli;
– divulgazione e studio della giurisprudenza e dottrina in materia di misure di protezione della persona;
– costituzione e mantenimento di un supporto scientifico destinato agli amministratori di sostegno al fine di sostenerli con professionalità, competenza ed esperienza nello svolgimento del proprio incarico;
– elaborazione di pubblicazioni e ricerche relative all’attività dell’Associazione, al tema dell’amministrazione di sostegno e agli argomenti a quest’ultima connessi o comunque collegati;
– elaborazione e partecipazione a progetti, iniziative e protocolli;
– collaborazione con i Tribunali ed, in particolare, con le Cancellerie dei Giudici Tutelari;
– promozione e diffusione di un’applicazione, corretta e rispettosa dei soggetti deboli, della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno;
– creazione e diffusione di un codice etico dell’amministratore di sostegno ispirato ai principi del rispetto, della riservatezza, della garanzia della migliore qualità della vita della persona beneficiaria;
– diffusione della cultura delle misure di protezione giuridica intese come strumenti di tutela che limitano nella misura minore possibile la capacità di agire di una persona.
Nello svolgimento della attività la associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.


TITOLO III

Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 3

L’ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

Art. 4

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.
I membri del Comitato Scientifico sono soci Onorari dell’Associazione e non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 5

L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea.
Il rapporto associativo si risolve per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza:
a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
b) l’esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio del sollecito formale.
Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.
La quota associativa deve essere versata entro e non oltre la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

Art. 6

Sono “Amici dell’Associazione” coloro che pur non essendo soci partecipano all’attività dell’Associazione, condividendone gli scopi, con diritto ad informazioni sull’attività stessa e le iniziative dell’Associazione, con esclusione del diritto all’elettorato passivo e attivo, con diritto di partecipare, in qualità di meri uditori, alle assemblee. Gli “Amici dell’Associazione” sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all’Associazione nella misura della metà dell’importo fissato per l’adesione dei soci dell’Associazione.

Art. 7

L’Associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali, di norma coincidenti con la provincia di Bologna.
Nell’ambito territoriale di riferimento di una medesima Provincia può essere costituita una sola Sezione dell’Associazione.
Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell’associazione.
Su formale domanda sottoscritta da almeno dieci soci inoltrata con una relazione alla Assemblea dell’Associazione, quest’ultima costituisce la Sezione stessa.
La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell’associazione.
Ogni Sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni che deve essere approvato dall’Associazione al quale tuttavia l’Assemblea dell’Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali e dall’esperienza, ferme restando le norme fondamentali.
La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del Regolamento di Sezione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse.

TITOLO IV
Organi

Art. 8

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente
– Il Comitato Scientifico
– Le Sezioni Locali ove istituite.

Art. 9

L’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari dell’Associazione di promozione sociale Bolognese Amministratori di Sostegno, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea ordinaria compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi.
Alla Assemblea straordinaria compete:
a) approvare le modifiche statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della associazione.
L’Assemblea ordinaria dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto anche a mezzo mail o fax o posta ordinaria contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l’associazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.
E‘ ammesso il voto per delega; ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe di altri due associati.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di sette e con un massimo di nove, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell’Associazione e devono sempre comunque farne parte il Presidente e il Vice Presidente.
Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
In Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell’associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente, ed in caso di suo impedimento o assenza il Vice Presidente, rappresentano l’Associazione e compiono tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Art. 12

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da tre a quindici membri, anche non associati, per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali, che possano contribuire all’attività dell’Associazione.
La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.
Il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.
Il Comitato Scientifico fornisce il proprio parere riguardo:
– programma di attività dell’Ente;
– singole iniziative dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico inoltre può curare pubblicazioni e ricerche relativamente alle attività associative.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V
Risorse economiche – Esercizio Finanziario

Art. 14

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento , quali feste e se sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le quote associative non sono trasmissibili.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b), c), d) e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se realizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge n. 383/2000.

Art. 15

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.